Art. 26.
(Fondo nazionale per l'assistenza alla maternità).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'assistenza alla maternità e per progetti di ricerca sulla famiglia, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      2. Il Fondo è ripartito tra le regioni sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione:

          b) il 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

      3. Le regioni provvedono alla determinazione dei criteri di erogazione e di fruizione del Fondo da parte dei consultori pubblici e istituiti o gestiti da ONLUS, determinando l'entità degli assegni di cui all'articolo 8. Le regioni provvedono altresì al controllo del Fondo.